Statuto

Art.1
In data 19 dicembre 1992, si costituisce come libera associazione di liberi individui maschi, senza alcun scopo di promozione partitica, nel rispetto, per quanto possibile, delle leggi di questo paese.

Art.2
La N.C. del B. ha come scopo la promozione della goliardia in conformità alle tradizioni gastronomiche enologiche venete.

Art.3
La N.C.dB. si riunisce minimo 1 volta ogni 3 mesi.

Art.4
Ogni riunione sarà programmata e gestita da un RE, quale deve attenersi ai seguenti diritti e doveri:

Art.4.1
Scegliere la data e il luogo della riunione.

Art.4.1bis
La data e il luogo della riunione dovranno essere annunciati ai N.C. con almeno 15 giorni di anticipo.

Art.4.2
Organizzare le attività dell'intera serata.

Art.4.3
Declamare il discorso.

Art.4.4
Il volere del RE può essere smentito:

Art.4.4bis
se questo lede alla salute fisica dei congregati,

Art.4.4ter
dalla unanimità dei rimanenti congregati presenti.

Art.4.5
Nomina il relatore.

Art.4.6
Il "RE" è ospite degli altri congregati per la riunione.

Art.5
Ad ogni riunione i congregati sono tenuti ad indossare bretelle e coppola associativa e a portare con sé una nobile coppa bevitoria distintiva e strettamente personale.

Art.6
Tutti coloro che intendono partecipare alla riunione dovranno presentarsi nel luogo stabilito con un massimo di 5 minuti di ritardo sull'ora di incontro (salvo preavviso con giustificazione).

Art.6bis
Se alla riunione dovessero mancare 1 o al massimo 2 N.C., previo avviso al Re, la riunione avrà luogo lo stesso e le votazioni saranno valutate sul numero dei presenti.

Art.7
Ogni congregato deve ricevere un nome di battaglia proposto dai membri e da lui approvato. Il nome di battaglia deve essere usato per l'intera durata della riunione.

Art.8
Il relatore ha il compito di redigere una attenta relazione della riunione, da scriversi sul Nobile Libro della Congrega e da leggersi all'inizio della riunione successiva.

Art.9
Un nuovo socio potrà essere ammesso alla N.C.dB. solo se presentato per iscritto da un congregato. Inoltre dovrà assumere entro la riunione litri in numero 2.0 di vino rosso da pasto.

Art.9bis
L'ammissione di un nuovo socio dovrà essere discussa e votata prima dell'annuncio della prossima riunione, e dovrà tenersi in un luogo lontano dalla presenza di persone estranee alla N.C.dB. in modo da restare segreta alle stesse.

Art.9ter
La risposta all'ammisione di un nuovo socio sarà resa nota all'interessato da missiva redatta e firmata dal Re, di turno alla presentazione, e dal suo segretario, sempre prima della nuova riunione della N.C.dB.. Questa missiva è da considerarsi strettamente personale e quindi non divulgabile a nessuno, nel senso più ampio del termine. Sarà onere ed onore del Re fornire ai nuovi soci copia dello STATUTO.

Art.10
Donne. Una volta l'anno tutti i congregati saranno tenuti a portare numero 1 ragazza, carina, possibilmente disponibile, che parteciperà all'intera riunione.

Art.11
Modifiche/aggiunte eventuali allo Statuto, potranno essere realizzate in presenza del RE e/o del relatore con l'approvazione dei 4/5 dell'assemblea costituente la N.C.d B.

Art.12
Conduzione dell'automezzo. Se durante una riunione un N.C. dovesse sembrare, all'unanimità degli altri N.C., impossibilitato alla guida dell'auto, il Re dovrà consigliargli di astenersi dalla guida dell'auto, anche se propria, e di farla guidare ad un N.C. con maggiori facoltà.

Art.13
Rinnovo dell'Ammissione. Ogni riunione sarà sorteggiato un N.C. che dovrà bere nel corso della cena un litro di vino rosso per commemorare la propria ammissione e quella di tutti gli altri N.C. alla N.C.d.B. Se per qualsiasi ragione il N.C. non fosse predisposto a tale commemorazione, la maggioranza della N.C.d.B. potrà procedere ad un ulteriore sorteggio.

 

 

 

 

A.D. 1995, 6 giugno, IV stesura
Eseguita da:
il Re Mustang
il Relatore Terminator